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Coronavirus: le nostre opinioni e la situazione in corso


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Sono dietro a noi di nove giorni francia e germania, undici gli stati uniti. La prossima settimana, forse prima, avremo un europa zona rossa. Non prima perchè  tra la paura di creare panico e la speranza di non dover affrontare costi pazzeschi per il sistema sanitario (mutualistico in germania) rimandano l'inevitabile peggiorando la situazione. Gli Stati Uniti non so, perchè a me ha sempre fatto strano pensare che Trump possa essere davvero così citrullo come spesso appare in pubblico. Ma le sue uscite di queste ultime ore vanno tutte verso una evidente conferma della sua idiozia. Se non fa qualcosa di serio immediatamente, avrà la responsabilità di una tragedia di dimensioni molto importanti, tragedia non solo umanitaria ma anche economica. 

 

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Qualcuno saprebbe dirmi se il decreto di ieri sera va ad annullare quelli precedenti o solo ad integrarli?

In altre parole, è ancora valido il permesso di fare attività sportiva all'aperto mantenendo le distanze di sicurezza, come scritto qui sotto?

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf?fbclid=IwAR3a1CmwyHUhhgTHJx9IjEhiPDcweTae4oxvo9ji2Muu4vZ-k-KtqibZa5s

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6 minuti fa, Stefano79 ha scritto:

Qualcuno saprebbe dirmi se il decreto di ieri sera va ad annullare quelli precedenti o solo ad integrarli?

In altre parole, è ancora valido il permesso di fare attività sportiva all'aperto mantenendo le distanze di sicurezza, come scritto qui sotto?

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf?fbclid=IwAR3a1CmwyHUhhgTHJx9IjEhiPDcweTae4oxvo9ji2Muu4vZ-k-KtqibZa5s

Assolutamente no.

Si può uscire per tre motivi : andare a fare la spesa, in farmacia o dal medico e singolarmente a casa di un parente stretto con problemi di salute. 

In tutti gli altri casi si rischia la denuncia.

Per chi ha il cane, solo vicino a casa e per un tempo limitato.

Ovviamente lavoro escluso.

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Quoto Andy. Volevo andare in bici sul Carso, vista la giornata. Da solo in mezzo ai boschi. Niet. No se puede. Stronzata, ovviamente, ma non potevano mettersi a pensare a tutti i casi particolari. Ha ragione casini, questa è la terza guerra mondiale.

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4 minuti fa, andyball ha scritto:

Assolutamente no.

Si può uscire per tre motivi : andare a fare la spesa, in farmacia o dal medico e singolarmente a casa di un parente stretto con problemi di salute. 

In tutti gli altri casi si rischia la denuncia.

Per chi ha il cane, solo vicino a casa e per un tempo limitato.

Ovviamente lavoro escluso.

Rimane valido. Si può uscire per fare attività sportiva rispettando le distanze interpersonali. 

Ma non me sembra el caso de farlo. 

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1 minuto fa, Riodario ha scritto:

El decreto de ieri, pubblicado oggi sulla GU, non sostituisi in nessun modo quel del 9 marzo. 

Elenca solo le attività che vien chiuse. No parla de altre limitazioni. 

Xe assurdo ma xe così. 

 

Ok, grazie della dritta!

Quindi, visto che xe consentido, no xe bisogno che me porto drio un'autocertificazion, giusto? Visto che correr no saria comunque una "situazione di necessità" come recita el modulo.

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Adesso, Stefano79 ha scritto:

Ok, grazie della dritta!

Quindi, visto che xe consentido, no xe bisogno che me porto drio un'autocertificazion, giusto? Visto che correr no saria comunque una "situazione di necessità" come recita el modulo.

In realtà quella a quanto i disi te dovessi gaverla anche per buttar le scovazze. 

In realtà l'autocertificazione no xe prevista su nessun decreto. Quindi no so dirte. 

Mi fin sta mattina no la gavevo. Oggi me son fatto una mia e giro con quella coi documenti che comprova che son progettista e direttore lavori nel cantier in cui me stago recando. 

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4 minuti fa, Riodario ha scritto:

El decreto de ieri, pubblicado oggi sulla GU, non sostituisi in nessun modo quel del 9 marzo. 

Elenca solo le attività che vien chiuse. No parla de altre limitazioni. 

Xe assurdo ma xe così. 

 

Non son d'accordo, Dario.

Leggi el Corriere a pagina 9 e te vedera' che passeggiate nei parchi e giri in bici xe vietade.

E xe logico d'altronde, perché prova a pensar a una pista ciclabile batuda de praticanti...

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Adesso, andyball ha scritto:

Non son d'accordo, Dario.

Leggi el Corriere a pagina 9 e te vedera' che passeggiate nei parchi e giri in bici xe vietade.

E xe logico d'altronde, perché prova a pensar a una pista ciclabile batuda de praticanti...

Mi leggio i decreti e disi altro. 

Che no sia logico xe un altro discorso son d'accordo con ti. 

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#Coronavirus: agg. ore 10.30
Aiutateci a condividere queste semplici indicazioni per EVITARE che la gente intasi i centralini di numeri di utilità come 800 -500-300 o peggio ancora il 1 1 2 che è un numero ESCLUSIVAMENTE DEDICATO ALLE EMERGENZE:
Ai molti che chiamano o ci scrivono:
?Fare passeggiate e andare a correre al parco non è espressamente vietato dal nuovo decreto se si va da soli, ma con il trascorrere dei giorni e l’aumentare dei controlli ci si è resi conto che molte persone uscivano e rimanevano fuori per molto tempo utilizzando questa scusa. Invece le disposizioni sono chiare e devono essere rispettate: RESTIAMO A CASA!
?Il capo della Dipartimento Protezione Civile Angelo Borrelli lo ha detto chiaramente: «Si deve uscire lo stretto necessario e anche chi va A PIEDI deve portare l’autocertificazione». A questo si aggiungono le raccomandazioni per chi fa SPORT all’aperto: «In caso di incidente è molto più difficile essere curati anche perché bisogna evitare in ogni modo di andare nelle strutture ospedaliere e nelle cliniche private».
?PASSAPAROLA!
#Staytuned

Questa la comunicazion odierna della PC regionale. 

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1 minuto fa, Riodario ha scritto:

Mi leggio i decreti e disi altro. 

Che no sia logico xe un altro discorso son d'accordo con ti. 

El punto xe che dovemo accettar el fatto che le robe che se pol far xe veramente poche.

Su quel de correr o passeggiar o andar in bici son sicuro, me lo ga conferma' anche un amico poliziotto.

E d'altronde, xe su tutti i quotidiani online el video del poliziotto a Napoli che ghe intima al veceto senta' sulla panchina de andar a casa...

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Cioè Dario... nella sua atipicità el discorso xe semplice. 

Te pol uscir de casa, a pie, in bici, in auto o in corriera per 4 o 5 motivi al massimo.

Per tutto el resto, no se pol.

Cacchio, gavemo brevettado noi quel slogan, te me dira' miga che no semo boni a rispettarlo ?

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Adesso, andyball ha scritto:

Su quel de correr o passeggiar o andar in bici son sicuro, me lo ga conferma' anche un amico poliziotto.

Se xe lori i primi a non esser informadi però xe grave...

Perfin la FCI, via mail, invita a rimandar i allenamenti all'esterno ai non professionisti fin al 3 aprile ma xe un invito.

El divieto iera nel decreto dell'8 marzo. quel del 9 lo ga cancellado.

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3 minuti fa, andyball ha scritto:

Cioè Dario... nella sua atipicità el discorso xe semplice. 

Te pol uscir de casa, a pie, in bici, in auto o in corriera per 4 o 5 motivi al massimo.

Per tutto el resto, no se pol.

Cacchio, gavemo brevettado noi quel slogan, te me dira' miga che no semo boni a rispettarlo ?

Desso se rivo te allego i decreti così taiemo la testa al toro....

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19 minuti fa, Riodario ha scritto:

In realtà quella a quanto i disi te dovessi gaverla anche per buttar le scovazze. 

In realtà l'autocertificazione no xe prevista su nessun decreto. Quindi no so dirte. 

Mi fin sta mattina no la gavevo. Oggi me son fatto una mia e giro con quella coi documenti che comprova che son progettista e direttore lavori nel cantier in cui me stago recando. 

E casper...ma te me parli de decreti e dopo te me va in giro da lunedì a ieri senza autocertificazion ?

Se te ga girado in auto o scooter i podeva multarte in ogni momento.

Non solo, ma no te pol farte " una tua ".

Te devi stamparte quella del Ministero.

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1 minuto fa, andyball ha scritto:

E casper...ma te me parli de decreti e dopo te me va in giro da lunedì a ieri senza autocertificazion ?

Se te ga girado in auto o scooter i podeva multarte in ogni momento.

Non solo, ma no te pol farte " una tua ".

Te devi stamparte quella del Ministero.

andy no i podeva multarme, in caso de controllo la compilavo. Al limite poi, se no ghe andava ben la mia, i me forniva lori una e la compilavo.

L'autocertificazion va resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 te sa quante devo farle per lavor? No devo gaver per forza el modulo che gira per internet. 

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5 minuti fa, Stefano79 ha scritto:

Go capido dai, dipendi come ghe gira al poliziotto che me ferma. Italia insomma...

In sto paese se passa sempre da un estremo all'altro. Fin a 3-4 giorni fa menefreghismo totale, deso semo al 41-BIS per tutti. Ottimo...

Ma no xe che dipendi. el decreto xe chiarissimo. 

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Copio e incollo dalla gazzetta ufficiale  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

DPCM 11 marzo 2020

                             IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  nonche'  sentito  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti
misure: 
    1) Sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli
esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e
grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le
parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di un metro. 
    2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali,
lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di un metro. 
    3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate
nell'allegato 2. 
    4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi. 
    5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  la
programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto
pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e
alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari
necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali. 
    6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera
e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8
marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a
23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita'
indifferibili da rendere in presenza. 
    7)  In  ordine  alle  attivita'  produttive  e   alle   attivita'
professionali si raccomanda che: 
      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  non
indispensabili alla produzione; 
      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si
favoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  tra
organizzazioni datoriali e sindacali. 
    10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile. 
(Allegato 1 )
                                                           Allegato 1 
 
                       COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
    Ipermercati 
    Supermercati 
    Discount di alimentari 
    Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari
vari 
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video, elettrodomestici 
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati 
    Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
47.4) 
    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
materiale elettrico e termoidraulico 
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
    Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
    Farmacie 
    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di
medicinali non soggetti a prescrizione medica 
    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati 
    Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per
toletta e per l'igiene personale 
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per
riscaldamento 
    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
lucidatura e affini 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
via internet 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
per televisione 
    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per
corrispondenza, radio, telefono 
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
 
(Allegato 2 )
                                                           Allegato 2 
 
                       SERVIZI PER LA PERSONA 
 
    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
    Attivita' delle lavanderie industriali 
    Altre lavanderie, tintorie 
    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 
 
 
 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg

DPCM 9 marzo 2020

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario estendere all'intero  territorio  nazionale  le
misure gia' previste dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e  lo  sport  e  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Misure urgenti di contenimento 
            del contagio sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
nazionale. 
  2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro
partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed
internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli
eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati
a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in
tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del
proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il
rispetto della distanza interpersonale di un metro;». 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo  2020  ove
incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto. 
    Roma, 9 marzo 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421 
 

 

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DPCM 11 marzo 2020 comma d) art. 1 sostituito da comma 3) art. 1 DPCM 9 marzo 2020

 

d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito
lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle
sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di
categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a
manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di  impianti
sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la
presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le
societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; 

 

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