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Coronavirus: le nostre opinioni e la situazione in corso


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Ecco il testo che ho trovato. Non vedo riferimenti alle mascherine.

 

 

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti

positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Articolo 2 (Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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1 minuto fa, Stefano79 ha scritto:

No, aspettate, Fedriga doveva per forza metterci del suo. Qui da noi ancora museruole all'aperto. :censura: :censura: :censura: 

Dove lo trovo? Perché dovrei tornare e vorrei capire se sono obbligatorie o meno ... 

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14 minuti fa, Stefano79 ha scritto:

Il testo del decreto regionale non riesco a trovarlo, ma è praticamente assodato che sia così. Ne parlano i principali quotidiani regionali.

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/COVID19/argomento.html

quando uscirà lo troverai qui come ordinanza n. 14, ancora non è pubblicata e ragionare sulle anticipazioni è poco utile...possono cambiare qualcosa anche negli ultimi minuti prima di pubblicare.

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7 minuti fa, mario-manzanese ha scritto:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/COVID19/argomento.html

quando uscirà lo troverai qui come ordinanza n. 14, ancora non è pubblicata e ragionare sulle anticipazioni è poco utile...possono cambiare qualcosa anche negli ultimi minuti prima di pubblicare.

Se non sbaglio Fedriga lo ha detto anche nella conferenza stampa di ieri. Sarei felicissimo di sbagliarmi e che cambiasse idea, ma sinceramente ho ben poche speranze.

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Visto che sono connesso segnalo la Russia al secondo posto per contagi dietro gli USA (hanno superato la Spagna), mentre il Brasile ha superato noi ed in giornata supererà anche l'UK.
Ieri l'India è salita a quasi 5K giornalieri ed il Perù oltre 4K casi. Se non ricordo male ieri la Lombardia ha contato circa 400 nuovi casi...mi sembra un numero alto e preoccupante, auspico che mantengano delle misure abbastanza forti anche se mi pare che nemmeno le più restrittive adottate fossero sufficienti in quel contesto.

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12 minuti fa, Stefano79 ha scritto:

E la notizia peggiore, dal mio punto di vista, è che dovremo attendere fino al 2 giugno (minimo) per andare in Slovenia. Sono stufo di pagare le sigarette a peso d'oro.

Peggiore? Credimi....per come si stava mettendo la faccenda, pensavo che prima di settembre-dicembre la Slovenia ce la scodavamo.....quindi apertura a giugno una grande notizia secondo me.

Hai ragione sul discorso mascherine, pure io ho fatto fatica a capire se era obbligatoria all'aperto o meno. Però, oltre ad essere stato riportato dai quotidiani regionali, ti confermo che lo ha detto anche ieri Fedriga (ci sono pure i virgolettati sui quotidiani).

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Adesso, Stefano79 ha scritto:

@Riodario Due sole considerazioni:

1) Dipendi se quel ben de Dio te lo ga bevù da solo o a livello famigliare.

2) Invidio lo spazio libero che te devi aver per conservar tutte quelle bottiglie :)

In due, mi e la mia compagna. Volevo veder a che volume rivavo. Semo stai morigerati. 

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2 minuti fa, Stefano79 ha scritto:

Comunque xe incredibile che a meno de 24 ore dalla scadenza no ghe sia ancora niente de ufficiale per la nostra region. Chi ga un bar o un negozio quando dovesi organizzarse per eventuali restrizioni?

Se organizza che per chi xe sta chiuso due mesi, un giorno o due in più non cambia niente, el danno ormai xe fatto, come go avu modo de parlar con diversi titolari. Resta el fatto che saria serio saver con un po' de anticipo rispetto alla possibile riapertura. No ste pensar che domani a pranzo i ristoranti ga la fila.... 

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3 ore fa, Riodario ha scritto:

Mi invece segnalo che go ufficialmente chiuso la fase de emergenza, la fase 0, la fase 1, fase 1.1, la fase 1 e tre quarti e la due. Insomma i liquidi consumadi dall'11 marzo a ieri. 

IMG-20200517-104251.jpg

 

ahahahaha fantastico !!
Va smaltirle però, prima che te vegni la tentazion de trasformarle in Molotov per quando te incroci i municipali  :rotfl::rotfl::rotfl:

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1 ora fa, Stefano79 ha scritto:

Comunque xe incredibile che a meno de 24 ore dalla scadenza no ghe sia ancora niente de ufficiale per la nostra region. Chi ga un bar o un negozio quando dovesi organizzarse per eventuali restrizioni?

veramente sono uscite ieri le linee guida relativamente all'accordo stato-regioni

https://www.ansa.it/documents/1589693580874_TESTO.pdf

da quanto mi risulta non deve uscire altro

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2 ore fa, Giova80 ha scritto:

veramente sono uscite ieri le linee guida relativamente all'accordo stato-regioni

https://www.ansa.it/documents/1589693580874_TESTO.pdf

da quanto mi risulta non deve uscire altro

Sì, quello lo avevo già letto, ma parla sostanzialmente del comportamento da tenere nei negozi, negli uffici ecc. Ma io vorrei sapere se devo tenere la mascherina anche all'aperto.

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Appena guardato il TG3 regionale. Nei titoli c'era scritto che siamo ancora in attesa dell'ordinanza di Fedriga, ma durante lo svolgimento è arrivata una notizia lampo che diceva che l'ha appena pubblicato. Per ora non trovo ancora nulla di scritto. E siamo a QUATTRO ore dalla mezzanotte :disgust:

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6 ore fa, Riodario ha scritto:

Mi invece segnalo che go ufficialmente chiuso la fase de emergenza, la fase 0, la fase 1, fase 1.1, la fase 1 e tre quarti e la due. Insomma i liquidi consumadi dall'11 marzo a ieri. 

IMG-20200517-104251.jpg

La parte in fondo no me interessa perché xe' plastica.La fila lungo el muro diria che xe' interessante, ma la ligo piu' al pranzo/zena/. Me affascina la prima fila anche perché vedo la presenza de Jchnusa che accompagna in bone dosi la mia quotidianità SARDA. Ajo' va che te va ben!!!!??????????

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11 minuti fa, Puntina ha scritto:

La parte in fondo no me interessa perché xe' plastica.La fila lungo el muro diria che xe' interessante, ma la ligo piu' al pranzo/zena/. Me affascina la prima fila anche perché vedo la presenza de Jchnusa che accompagna in bone dosi la mia quotidianità SARDA. Ajo' va che te va ben!!!!??????????

L'ichnusa non filtrada non xe mal. In fondo non xe plastica, ma bottigliette de tonica. Ogni bottiglietta xe un gin-tonic. 

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