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Dal sito www.aduc.it

TELECOM E I DIALER. IL TRIBUNALE DI GENOVA TUTELA IL CONSUMATORE: IL GESTORE E’ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DI INTERNET

Firenze, 18 Agosto 2006. Il contratto di utenza telefonica e’ da inquadrarsi nella figura giuridica della fornitura – appalto (art. 1677 codice civile) e, come tale, il gestore si assume, con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, la garanzia per la buona effettuazione del servizio. Gli obblighi di Telecom, si afferma in sentenza, “non si risolvono esclusivamente nella forniture tecnica del servizio telefonico e delle apparecchiature connesse, ma anche nel garantire per quanto possibile in base allo stato della tecnica impiegata l’inviolabilita’ e l’inaccessibilita’ alla linea da parte di terzi”.

Questo, e molto altro, si legge in una recente sentenza del Tribunale di Genova, del 20 febbraio scorso. La vicenda oggetto del giudizio era capitata all’Aci di Genova, che nel 1999 si era vista richiedere un’ingente somma di denaro per i servizi di cui al numero 166. Il Giudice, non solo ha dato pienamente ragione alla parte attrice, ma ha motivato, a nostro avviso esaurientemente, i passaggi logici e giuridici per cui Telecom non ha diritto all’ottenimento delle somme derivanti dagli accadimenti involontari, spesso illegali, che vedono l’utente di internet vittima di istallazioni automatiche, dialer e quant’altro. Nel corso dell’istruttoria, infatti, il Tribunale si e’ avvalso di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) il quale ha indagato sui risvolti materiali ed economici del programma di connessione “Dialer”. Ebbene, il consulente del giudice ha chiarito che il gestore, nella fattispecie Telecom trattiene il 30% degli importi realizzati dai vari numeri a pagamento, che si sommano all’importo della telefonata vera e propria. Ha chiarito anche che, se pur in astratto i dialer sono strumenti di per se’ leciti, non di meno sono usati illecitamente, grazie anche alla fragilita’ dei sistemi operativi maggiormente diffusi.

Insomma, e’ compito di Telecom, ad avviso del Tribunale, e su di essa incombe il relativo onere della prova, garantire l’effettiva conformita’ fra il consumato e il fatturato.

Il giudice conclude affermando che la compagnia telefonica “poteva essere (e non poteva non essere) al corrente del rischio rappresentato dai dialer” e che pertanto doveva proteggere l’utente medio dalla loro aggressione. Aggiunge, inoltre, “che si tratta di servizi a valore aggiunto dai quali lo stesso gestore trae un non indifferente profitto.”

Ancora oggi, se pur con cifre minori per gli accorgimenti imposti dall’Autorita’ Garante delle Comunicazioni, molti consumatori si vedono recapitare bollette Telecom maggiorate da nuovi servizi mai richiesti, dovuti a chiamate mai effettuate. Ricordiamo che il problema e’ una anomalia tutta italiana e che in altri Paesi europei o negli Stati Uniti, non ci risultano segnalazioni di massa di questo tipo.

Perche’?

Claudia Moretti – Legale Aduc

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