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Riporto un articolo trovato su un altro forum:

Dallo scorso 3 ottobre in internet non si può più riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, pur citando la fonte.

Per poterlo fare occorre pagare un compenso all'editore. E se non lo si fa le sanzioni sono salatissime.

Fino al giorno prima del decreto il copyleft era ammesso sul web con la sola restrizione di citare rigorosamente la fonte editoriale e l'autore del pezzo.

Non è facile trovare la disposizione che introduce il pizzo degli editori sulle rassegne stampa: per scovarla non basta leggere l'intero testo della finanziaria, ma va esaminato l'articolo 32 del capo IX del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006, collegato alla finanziaria ed entrato già in vigore il 3 ottobre scorso. Chi riesce ad arrivare alla fine di questo labirinto giuridico scopre che il decreto modifica la legge sul diritto d'autore all'articolo 65, stabilendo che "i soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni di categoria interessate. Sono escluse dalla cooresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche".

Art. 32.

Riproduzione di articoli di riviste o giornali

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

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Riporto un articolo trovato su un altro forum:

Mancava solo questa... vabbhé, linkeremo de più... anche se esisti anche el reato de linkaggio, ma in questo caso non centra...

Ringrazio Delio per la segnalazione... Ma quotando un altro forum non te ga contravvenudo alla legge? :D

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Credo de no, perchè el contenuto de un forum no xe opera de profesionisti (e editori)... spero... :rolleyes:

Ah, naturalmente se el webmaster pensa che stia meio de un'altra parte, no me ofendo... :D

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semplicemente r i d i c o l o.. no credo che i farà mai longhi a un forum locale, però fatostà che la lege la xe là :-(

qualchidun pol confermar al 100% la veridicità? (su internet gira spesso balle in veste "uficial") .. me fa strano cmq no gaverghene mai sentido prima..

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Quindi se questa legge (pfui) val per qualsiasi sito, allora mi che scrivo articoli de calcio e de basket devo farme pagar da chi copia quel che scrivo da un'altra parte? :D

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Ma cosa i xe sonadi in testa? :incazzado:

Tanto i se lamentava della legge (no me ricordo el nome del tizio) anti P2P, disendo che xe troppo restrittiva.....e deso i va a metter ulteriori paletti?

Un banale copia incolla dal Piccolo xe un reato?

Spero che sta notizia vegni smentida :down:

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Un banale copia incolla dal Piccolo xe un reato?

No penso proprio che sia un "reato" che xe una roba penale :D Ma de una infrazion della legge sul diritto de Autore (che xe una roba civile de quel che so mi e no penale) el cui articolo 65 fin desso diseva

Art.  65

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

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Sul sito della G.U. zercando la numero 230 del 3.10.06 xe effettivamente l'articolo 32 del Disposizioni Urgenti bla bla...

per cui l'articolo 65 della legge sul diritto de autore diventa:

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Visto che no xe indicata la cancellazione del comma 1 ma solo l'introduzione del comma 1bis, mi me chiedo come che i due se concilia, visto che el primo afferma chiaramente "possono essere liberamente riprodotti [...] se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata".

Me par che qualcosa no va....

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ok, te ga ragion!! :ehsi:

meio evitar i casini che doverli poi rimediar! :)

Anche perchè el responsabile legale de sto sito son mi, me seccassi dover pagar sanzioni strane... :)

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In seguito anche a ste disposizioni noi moderatori gavemo cancellado tutti i articoli copiadi e pubblicadi dai utenti dal 3 ottobre in poi...quindi se non trovè più vostri post non steve rabiar ma xe dovudo a questo motivo

Grazie :vabenon:

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sisi, go trovà comferme a quintai, purtropo... :( un obrobrio, no una legge.. che mi sapi solo in Italia i se permeti de far ste robe, perlomeno riguardo a internet.. Per mi xe gravisimo.

Cmq sinceramente me par un pochetin esagerado cancelar tuti i post con articoli, dai!

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Cmq sinceramente me par un pochetin esagerado cancelar tuti i post con articoli, dai!

Gavemo taiado la testa al toro...perchè provocar inutili stress al nostro admin? :rolleyes:

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