gimmi Inviato 12 Marzo 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Sono dietro a noi di nove giorni francia e germania, undici gli stati uniti. La prossima settimana, forse prima, avremo un europa zona rossa. Non prima perchè tra la paura di creare panico e la speranza di non dover affrontare costi pazzeschi per il sistema sanitario (mutualistico in germania) rimandano l'inevitabile peggiorando la situazione. Gli Stati Uniti non so, perchè a me ha sempre fatto strano pensare che Trump possa essere davvero così citrullo come spesso appare in pubblico. Ma le sue uscite di queste ultime ore vanno tutte verso una evidente conferma della sua idiozia. Se non fa qualcosa di serio immediatamente, avrà la responsabilità di una tragedia di dimensioni molto importanti, tragedia non solo umanitaria ma anche economica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefano79 Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Qualcuno saprebbe dirmi se il decreto di ieri sera va ad annullare quelli precedenti o solo ad integrarli? In altre parole, è ancora valido il permesso di fare attività sportiva all'aperto mantenendo le distanze di sicurezza, come scritto qui sotto? https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf?fbclid=IwAR3a1CmwyHUhhgTHJx9IjEhiPDcweTae4oxvo9ji2Muu4vZ-k-KtqibZa5s Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyball Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 6 minuti fa, Stefano79 ha scritto: Qualcuno saprebbe dirmi se il decreto di ieri sera va ad annullare quelli precedenti o solo ad integrarli? In altre parole, è ancora valido il permesso di fare attività sportiva all'aperto mantenendo le distanze di sicurezza, come scritto qui sotto? https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf?fbclid=IwAR3a1CmwyHUhhgTHJx9IjEhiPDcweTae4oxvo9ji2Muu4vZ-k-KtqibZa5s Assolutamente no. Si può uscire per tre motivi : andare a fare la spesa, in farmacia o dal medico e singolarmente a casa di un parente stretto con problemi di salute. In tutti gli altri casi si rischia la denuncia. Per chi ha il cane, solo vicino a casa e per un tempo limitato. Ovviamente lavoro escluso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gimmi Inviato 12 Marzo 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Quoto Andy. Volevo andare in bici sul Carso, vista la giornata. Da solo in mezzo ai boschi. Niet. No se puede. Stronzata, ovviamente, ma non potevano mettersi a pensare a tutti i casi particolari. Ha ragione casini, questa è la terza guerra mondiale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 4 minuti fa, andyball ha scritto: Assolutamente no. Si può uscire per tre motivi : andare a fare la spesa, in farmacia o dal medico e singolarmente a casa di un parente stretto con problemi di salute. In tutti gli altri casi si rischia la denuncia. Per chi ha il cane, solo vicino a casa e per un tempo limitato. Ovviamente lavoro escluso. Rimane valido. Si può uscire per fare attività sportiva rispettando le distanze interpersonali. Ma non me sembra el caso de farlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefano79 Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 @Riodario @andyball Meteve d'accordo, ve prego Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 4 minuti fa, Stefano79 ha scritto: @Riodario @andyball Meteve d'accordo, ve prego El decreto de ieri, pubblicado oggi sulla GU, non sostituisi in nessun modo quel del 9 marzo. Elenca solo le attività che vien chiuse. No parla de altre limitazioni. Xe assurdo ma xe così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefano79 Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 1 minuto fa, Riodario ha scritto: El decreto de ieri, pubblicado oggi sulla GU, non sostituisi in nessun modo quel del 9 marzo. Elenca solo le attività che vien chiuse. No parla de altre limitazioni. Xe assurdo ma xe così. Ok, grazie della dritta! Quindi, visto che xe consentido, no xe bisogno che me porto drio un'autocertificazion, giusto? Visto che correr no saria comunque una "situazione di necessità" come recita el modulo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Adesso, Stefano79 ha scritto: Ok, grazie della dritta! Quindi, visto che xe consentido, no xe bisogno che me porto drio un'autocertificazion, giusto? Visto che correr no saria comunque una "situazione di necessità" come recita el modulo. In realtà quella a quanto i disi te dovessi gaverla anche per buttar le scovazze. In realtà l'autocertificazione no xe prevista su nessun decreto. Quindi no so dirte. Mi fin sta mattina no la gavevo. Oggi me son fatto una mia e giro con quella coi documenti che comprova che son progettista e direttore lavori nel cantier in cui me stago recando. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyball Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 4 minuti fa, Riodario ha scritto: El decreto de ieri, pubblicado oggi sulla GU, non sostituisi in nessun modo quel del 9 marzo. Elenca solo le attività che vien chiuse. No parla de altre limitazioni. Xe assurdo ma xe così. Non son d'accordo, Dario. Leggi el Corriere a pagina 9 e te vedera' che passeggiate nei parchi e giri in bici xe vietade. E xe logico d'altronde, perché prova a pensar a una pista ciclabile batuda de praticanti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Adesso, andyball ha scritto: Non son d'accordo, Dario. Leggi el Corriere a pagina 9 e te vedera' che passeggiate nei parchi e giri in bici xe vietade. E xe logico d'altronde, perché prova a pensar a una pista ciclabile batuda de praticanti... Mi leggio i decreti e disi altro. Che no sia logico xe un altro discorso son d'accordo con ti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 #Coronavirus: agg. ore 10.30 Aiutateci a condividere queste semplici indicazioni per EVITARE che la gente intasi i centralini di numeri di utilità come 800 -500-300 o peggio ancora il 1 1 2 che è un numero ESCLUSIVAMENTE DEDICATO ALLE EMERGENZE: Ai molti che chiamano o ci scrivono:?Fare passeggiate e andare a correre al parco non è espressamente vietato dal nuovo decreto se si va da soli, ma con il trascorrere dei giorni e l’aumentare dei controlli ci si è resi conto che molte persone uscivano e rimanevano fuori per molto tempo utilizzando questa scusa. Invece le disposizioni sono chiare e devono essere rispettate: RESTIAMO A CASA!?Il capo della Dipartimento Protezione Civile Angelo Borrelli lo ha detto chiaramente: «Si deve uscire lo stretto necessario e anche chi va A PIEDI deve portare l’autocertificazione». A questo si aggiungono le raccomandazioni per chi fa SPORT all’aperto: «In caso di incidente è molto più difficile essere curati anche perché bisogna evitare in ogni modo di andare nelle strutture ospedaliere e nelle cliniche private».?PASSAPAROLA! #Staytuned Questa la comunicazion odierna della PC regionale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyball Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 1 minuto fa, Riodario ha scritto: Mi leggio i decreti e disi altro. Che no sia logico xe un altro discorso son d'accordo con ti. El punto xe che dovemo accettar el fatto che le robe che se pol far xe veramente poche. Su quel de correr o passeggiar o andar in bici son sicuro, me lo ga conferma' anche un amico poliziotto. E d'altronde, xe su tutti i quotidiani online el video del poliziotto a Napoli che ghe intima al veceto senta' sulla panchina de andar a casa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyball Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Cioè Dario... nella sua atipicità el discorso xe semplice. Te pol uscir de casa, a pie, in bici, in auto o in corriera per 4 o 5 motivi al massimo. Per tutto el resto, no se pol. Cacchio, gavemo brevettado noi quel slogan, te me dira' miga che no semo boni a rispettarlo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Adesso, andyball ha scritto: Su quel de correr o passeggiar o andar in bici son sicuro, me lo ga conferma' anche un amico poliziotto. Se xe lori i primi a non esser informadi però xe grave... Perfin la FCI, via mail, invita a rimandar i allenamenti all'esterno ai non professionisti fin al 3 aprile ma xe un invito. El divieto iera nel decreto dell'8 marzo. quel del 9 lo ga cancellado. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 3 minuti fa, andyball ha scritto: Cioè Dario... nella sua atipicità el discorso xe semplice. Te pol uscir de casa, a pie, in bici, in auto o in corriera per 4 o 5 motivi al massimo. Per tutto el resto, no se pol. Cacchio, gavemo brevettado noi quel slogan, te me dira' miga che no semo boni a rispettarlo ? Desso se rivo te allego i decreti così taiemo la testa al toro.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andyball Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 19 minuti fa, Riodario ha scritto: In realtà quella a quanto i disi te dovessi gaverla anche per buttar le scovazze. In realtà l'autocertificazione no xe prevista su nessun decreto. Quindi no so dirte. Mi fin sta mattina no la gavevo. Oggi me son fatto una mia e giro con quella coi documenti che comprova che son progettista e direttore lavori nel cantier in cui me stago recando. E casper...ma te me parli de decreti e dopo te me va in giro da lunedì a ieri senza autocertificazion ? Se te ga girado in auto o scooter i podeva multarte in ogni momento. Non solo, ma no te pol farte " una tua ". Te devi stamparte quella del Ministero. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefano79 Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Go capido dai, dipendi come ghe gira al poliziotto che me ferma. Italia insomma... In sto paese se passa sempre da un estremo all'altro. Fin a 3-4 giorni fa menefreghismo totale, deso semo al 41-BIS per tutti. Ottimo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 1 minuto fa, andyball ha scritto: E casper...ma te me parli de decreti e dopo te me va in giro da lunedì a ieri senza autocertificazion ? Se te ga girado in auto o scooter i podeva multarte in ogni momento. Non solo, ma no te pol farte " una tua ". Te devi stamparte quella del Ministero. andy no i podeva multarme, in caso de controllo la compilavo. Al limite poi, se no ghe andava ben la mia, i me forniva lori una e la compilavo. L'autocertificazion va resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 te sa quante devo farle per lavor? No devo gaver per forza el modulo che gira per internet. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 5 minuti fa, Stefano79 ha scritto: Go capido dai, dipendi come ghe gira al poliziotto che me ferma. Italia insomma... In sto paese se passa sempre da un estremo all'altro. Fin a 3-4 giorni fa menefreghismo totale, deso semo al 41-BIS per tutti. Ottimo... Ma no xe che dipendi. el decreto xe chiarissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Copio e incollo dalla gazzetta ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg DPCM 11 marzo 2020 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: 1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza. 7) In ordine alle attivita' produttive e alle attivita' professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile. (Allegato 1 ) Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (Allegato 2 ) Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita' delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivita' connesse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg DPCM 9 marzo 2020 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;». Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto. Roma, 9 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 DPCM 11 marzo 2020 comma d) art. 1 sostituito da comma 3) art. 1 DPCM 9 marzo 2020 d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefano79 Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 @Riodario Te voio ben Dario Me sa che me la stamperò e me la tegnerò nella tuta quando corro, nel caso qualche tubo zelante se meti a farme la punta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riodario Inviato 12 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2020 Ecco me sembra molto chiara la cosa. Purtoppo son giornalmente che combatto con el popolo degli invalsi dell'amministrazion pubblica e quindi son bastanza attento su ste robe... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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